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MASE – CHIARIMENTI IN MATERIA DI OPERAZIONI DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI

copertina agenda 2030

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente fornito importanti chiarimenti in seguito a un interpello presentato da Confindustria, relativo all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 187, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006. Questo intervento si concentra sulle prassi operative connesse alla gestione dei rifiuti pericolosi, un tema di grande rilevanza per le imprese coinvolte nel trattamento e smaltimento di tali materiali.


Miscelazione dei rifiuti:
Il MASE ha ribadito che i rifiuti destinati alla miscelazione devono essere conferibili individualmente all’impianto di trattamento finale. È fondamentale notare che le miscele contenenti rifiuti pericolosi mantengono la loro classificazione come tali, indipendentemente dal grado di diluizione. Questo significa che la pericolosità dei rifiuti non può essere ridotta tramite miscelazione, e quindi le miscele rimangono soggette alle stesse rigide normative previste per i rifiuti pericolosi.


Classificazione delle miscele:
Le miscele risultanti dalla combinazione di rifiuti pericolosi devono essere classificate in base alle classi di pericolo (HP) dei singoli componenti originari. Questo impone un’attenta valutazione della pericolosità complessiva della miscela, considerando tutte le proprietà pericolose che possono essere trasmesse dai rifiuti componenti.


Conferimento finale:
Le miscele di rifiuti pericolosi possono essere trasferite esclusivamente all’impianto di trattamento finale. Non è consentito, dunque, effettuare ulteriori passaggi o trattamenti intermedi presso altri impianti, al fine di evitare qualsiasi rischio di dispersione o alterazione delle caratteristiche pericolose dei rifiuti.
Quadro Normativo e Richiami Importanti
Il MASE ha richiamato il quadro normativo vigente, sottolineando il divieto assoluto di miscelazione tra rifiuti pericolosi che presentano differenti caratteristiche di pericolo, o tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, a meno che non vi siano specifiche autorizzazioni in deroga. È stato inoltre ribadito che la pratica della diluizione non può essere utilizzata come metodo per declassificare i rifiuti pericolosi, ovvero per modificarne la classificazione con lo scopo di ridurre le responsabilità o i costi associati al loro smaltimento.

Le disposizioni evidenziano, l’importanza di adottare operazioni di miscelazione conformi alle migliori tecniche disponibili. Questo approccio è essenziale per garantire che il flusso dei rifiuti destinati al trattamento sia il più omogeneo e stabile possibile, minimizzando i rischi per l’ambiente e per la salute umana.

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