WEBINAR ed eventi

RENTRI: Webinar Gratuito Lunedì 8 Luglio - Ore 15.00

Disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro UE ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

ing. marco baldaccini

Con l’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 10 agosto 2023, n. 103, è stata recepita la direttiva (UE) 2022/738 riguardante l’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. Di conseguenza, è stato modificato l’articolo 84 del Codice della Strada (CdS) di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
A seguito di diversi quesiti e richieste di chiarimenti emersi nella fase iniziale di applicazione di questa norma, il Comitato nazionale ha ritenuto opportuno fornire i seguenti aggiornamenti operativi:

  • I veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati sia per trasporti nazionali che internazionali, mentre in precedenza, se l’impresa locatrice aveva sede in un altro Stato membro, erano utilizzabili solo per trasporti internazionali (art. 8, comma 2).
  • I veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del citato articolo 84, da qualsiasi impresa con sede in un altro Stato membro dell’Unione europea (specificamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), purché i veicoli siano immatricolati o messi in circolazione secondo la legislazione di uno degli Stati membri (art. 84, comma 2).
  • È consentita la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing.
  • La sub-locazione è vietata.
  • Il veicolo noleggiato deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione tra conto proprio e conto terzi, questa limitazione non si applica.
  • I veicoli ad uso speciale e quelli impiegati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere noleggiati senza conducente purché il loro peso massimo non superi le 6 tonnellate (art. 84, commi 4 e 4-bis).

La documentazione presentata dall’impresa interessata a utilizzare tali veicoli deve essere redatta in lingua italiana o accompagnata da una traduzione giurata, come previsto dalla normativa italiana.
Questa circolare sostituisce la circolare prot. n. 820/ALBO/PRES del 16 giugno 2008 e modifica la circolare prot. n. 995/ALBO/PRES del 9 settembre 2013 relativa alla disponibilità dei veicoli per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Ing. Marco Baldaccini
studio.baldaccini@libero.it
Frosinone

Chiedi ora la demo gratuita!